Corso antincendio: 4, 8 o 16 ore secondo il livello
Verificato il Fonte del dato: D.M. 2 settembre 2021 (decreto GSA), Allegato III Obbligo previsto da: D.M. 2 settembre 2021, art. 5 e Allegato III, in attuazione del D.Lgs. 81/2008 art. 46 c. 3 lett. b)
In breve
- Durata del corso
- 4 ore (livello 1), 8 ore (livello 2), 16 ore (livello 3)Ciascuna durata è indicata dall'Allegato III come comprensiva della verifica di apprendimento.
- Aggiornamento
- Almeno ogni 5 anni: 2 ore (livello 1), 5 ore (livello 2), 8 ore (livello 3)Per il livello 1 l'aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche.
- Cosa è cambiato
- I livelli 1, 2 e 3 hanno sostituito rischio basso, medio e altoIl D.M. 2 settembre 2021 è in vigore dal 4 ottobre 2022 e ha sostituito la disciplina del D.M. 10 marzo 1998.
- Si può fare online?
- Solo la parte teorica, e solo in modalità sincronaLe esercitazioni pratiche no. Il decreto ammette la FAD solo «di tipo sincrono», cioè con il docente in diretta.
- Attestato dei vigili del fuoco
- Serve solo per le attività elencate nell'Allegato IVÈ un elenco diverso da quello del livello 3, con soglie più basse.
- Norma
- D.M. 2 settembre 2021, art. 5 e Allegati III e IV, adottato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 46 c. 3 lett. b).
Se una pagina classifica il corso antincendio in rischio basso, medio e alto, descrive una disciplina sostituita. Dal 4 ottobre 2022 i gruppi sono tre e si chiamano livello 1, livello 2 e livello 3. Le tre classi di rischio esistono ancora, ma per un’altra cosa: sono l’asse della formazione dei lavoratori, dove 8, 12 e 16 ore dipendono proprio da quelle.
Il decreto che fissa i livelli è il D.M. 2 settembre 2021, adottato in attuazione dell’articolo 46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, che delega a uno o più decreti la definizione delle «caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione».
Le ore
| Livello | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| 1 | 4 ore | 2 ore |
| 2 | 8 ore | 5 ore |
| 3 | 16 ore | 8 ore |
Le durate dei corsi sono indicate dall’Allegato III come comprensive della verifica di apprendimento: le ore di esame non si aggiungono, stanno dentro.
C’è un’eccezione che il decreto scrive e che vale la pena leggere. Per il livello 1 l’intestazione del corso di aggiornamento non riporta la formula «compresa verifica di apprendimento», e il testo precisa che l’aggiornamento «può essere costituito da sole esercitazioni pratiche». Per il livello 2 e il livello 3, invece, l’aggiornamento è diviso in parte teorica in aula ed esercitazioni pratiche — rispettivamente 2 + 3 e 5 + 3 ore.
La cadenza dell’aggiornamento è fissata dall’articolo 5 del decreto: «almeno quinquennale».
Quale livello
I tre livelli sono definiti per elenco, non per punteggio.
Il livello 3 raccoglie le attività più critiche: stabilimenti di soglia inferiore e superiore, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti nucleari, depositi al chiuso di materiali combustibili oltre 20.000 m², attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico oltre 10.000 m², alberghi con oltre 200 posti letto, strutture sanitarie con ricovero e case di riposo, scuole e uffici con oltre 1.000 persone presenti, e altre.
Il livello 2 raccoglie i luoghi di lavoro elencati nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 che non siano già di livello 3, più i cantieri temporanei e mobili dove si detengono sostanze infiammabili e si usano fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Il livello 1 è definito per esclusione, e le due condizioni vanno lette insieme: vi rientrano le attività che non compaiono nei due elenchi precedenti e dove, «in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme».
Chi ha poche probabilità di innesco ma un rischio reale di propagazione non è di livello 1 per questo solo. Sono due requisiti, non uno.
Il livello 3 e l’attestato dei vigili del fuoco non sono la stessa domanda
Questa è la distinzione che si perde più spesso, ed è la più costosa.
L’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità tecnica davanti a una commissione dei vigili del fuoco non discende dal livello del corso: discende dall’Allegato IV, che è un elenco separato con soglie proprie. E le soglie sono più basse.
| Attività | Livello 3 | Idoneità tecnica |
|---|---|---|
| Depositi al chiuso di materiali combustibili | oltre 20.000 m² | oltre 10.000 m² |
| Attività commerciali ed espositive | oltre 10.000 m² | oltre 5.000 m² |
| Alberghi | oltre 200 posti letto | oltre 100 posti letto |
| Scuole | oltre 1.000 persone | oltre 300 persone |
| Uffici | oltre 1.000 persone | oltre 500 persone |
L’Allegato IV contiene inoltre voci che nel livello 3 non compaiono affatto: locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti, campeggi e villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone, ed edifici tutelati aperti al pubblico destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie ed esposizioni con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 m².
Un albergo con 250 posti letto è di livello 3 per il corso e deve anche l’idoneità tecnica. Sopra i 200 posti letto l’albergo è nell’elenco del livello 3; sopra i 100 è in quello dell’Allegato IV. Sono due elenchi, e vanno letti tutti e due.
Sotto i 200 posti letto la risposta sul corso non si legge in questo decreto: il livello 2 è definito per rinvio all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, che è un altro atto e che questa pagina non riporta. Quello che si può dire dal testo qui citato è che un albergo sotto i 200 posti letto non è di livello 3, e che sopra i 100 deve comunque l’idoneità tecnica.
La parte teorica può essere a distanza, la pratica no
Il decreto lo dice espressamente: l’attività di formazione e aggiornamento, «limitatamente alla parte teorica», può usare metodologie innovative «anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono».
Le due condizioni contano entrambe. Solo la teoria, e solo in modalità sincrona — cioè con il docente collegato in diretta. Un corso antincendio interamente asincrono, o che metta online anche le esercitazioni con gli estintori, non è conforme all’Allegato III.
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Fonti di questa pagina
- D.M. 2 settembre 2021 (decreto GSA), art. 5 — Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022 — letto il 20 settembre 2026
- D.M. 2 settembre 2021 (decreto GSA), Allegati III e IV — riproduzione integrale nel Testo Unico D.Lgs. 81/2008 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, edizione gennaio 2026 — letto il 21 settembre 2026
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 46 comma 3 (Prevenzione incendi) — Normattiva, testo vigente — letto il 21 settembre 2026