Scadenze Attestati.com

Riportiamo gli obblighi di formazione per la sicurezza sul lavoro — con la norma e la data di lettura

Corso antincendio: 4, 8 o 16 ore secondo il livello

Verificato il Fonte del dato: D.M. 2 settembre 2021 (decreto GSA), Allegato III Obbligo previsto da: D.M. 2 settembre 2021, art. 5 e Allegato III, in attuazione del D.Lgs. 81/2008 art. 46 c. 3 lett. b)

In breve

Durata del corso
4 ore (livello 1), 8 ore (livello 2), 16 ore (livello 3)Ciascuna durata è indicata dall'Allegato III come comprensiva della verifica di apprendimento.
Aggiornamento
Almeno ogni 5 anni: 2 ore (livello 1), 5 ore (livello 2), 8 ore (livello 3)Per il livello 1 l'aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche.
Cosa è cambiato
I livelli 1, 2 e 3 hanno sostituito rischio basso, medio e altoIl D.M. 2 settembre 2021 è in vigore dal 4 ottobre 2022 e ha sostituito la disciplina del D.M. 10 marzo 1998.
Si può fare online?
Solo la parte teorica, e solo in modalità sincronaLe esercitazioni pratiche no. Il decreto ammette la FAD solo «di tipo sincrono», cioè con il docente in diretta.
Attestato dei vigili del fuoco
Serve solo per le attività elencate nell'Allegato IVÈ un elenco diverso da quello del livello 3, con soglie più basse.
Norma
D.M. 2 settembre 2021, art. 5 e Allegati III e IV, adottato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 46 c. 3 lett. b).

Se una pagina classifica il corso antincendio in rischio basso, medio e alto, descrive una disciplina sostituita. Dal 4 ottobre 2022 i gruppi sono tre e si chiamano livello 1, livello 2 e livello 3. Le tre classi di rischio esistono ancora, ma per un’altra cosa: sono l’asse della formazione dei lavoratori, dove 8, 12 e 16 ore dipendono proprio da quelle.

Il decreto che fissa i livelli è il D.M. 2 settembre 2021, adottato in attuazione dell’articolo 46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, che delega a uno o più decreti la definizione delle «caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione».

Le ore

Durate previste dall’Allegato III del D.M. 2 settembre 2021, punti 3.2.5 e 3.2.6.
LivelloCorsoAggiornamento
14 ore2 ore
28 ore5 ore
316 ore8 ore

Le durate dei corsi sono indicate dall’Allegato III come comprensive della verifica di apprendimento: le ore di esame non si aggiungono, stanno dentro.

C’è un’eccezione che il decreto scrive e che vale la pena leggere. Per il livello 1 l’intestazione del corso di aggiornamento non riporta la formula «compresa verifica di apprendimento», e il testo precisa che l’aggiornamento «può essere costituito da sole esercitazioni pratiche». Per il livello 2 e il livello 3, invece, l’aggiornamento è diviso in parte teorica in aula ed esercitazioni pratiche — rispettivamente 2 + 3 e 5 + 3 ore.

La cadenza dell’aggiornamento è fissata dall’articolo 5 del decreto: «almeno quinquennale».

Quale livello

I tre livelli sono definiti per elenco, non per punteggio.

Il livello 3 raccoglie le attività più critiche: stabilimenti di soglia inferiore e superiore, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti nucleari, depositi al chiuso di materiali combustibili oltre 20.000 m², attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico oltre 10.000 m², alberghi con oltre 200 posti letto, strutture sanitarie con ricovero e case di riposo, scuole e uffici con oltre 1.000 persone presenti, e altre.

Il livello 2 raccoglie i luoghi di lavoro elencati nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 che non siano già di livello 3, più i cantieri temporanei e mobili dove si detengono sostanze infiammabili e si usano fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Il livello 1 è definito per esclusione, e le due condizioni vanno lette insieme: vi rientrano le attività che non compaiono nei due elenchi precedenti e dove, «in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme».

Chi ha poche probabilità di innesco ma un rischio reale di propagazione non è di livello 1 per questo solo. Sono due requisiti, non uno.

Il livello 3 e l’attestato dei vigili del fuoco non sono la stessa domanda

Questa è la distinzione che si perde più spesso, ed è la più costosa.

L’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità tecnica davanti a una commissione dei vigili del fuoco non discende dal livello del corso: discende dall’Allegato IV, che è un elenco separato con soglie proprie. E le soglie sono più basse.

Soglie a confronto fra l’Allegato III (livello 3) e l’Allegato IV (idoneità tecnica).
AttivitàLivello 3Idoneità tecnica
Depositi al chiuso di materiali combustibilioltre 20.000 m²oltre 10.000 m²
Attività commerciali ed espositiveoltre 10.000 m²oltre 5.000 m²
Alberghioltre 200 posti lettooltre 100 posti letto
Scuoleoltre 1.000 personeoltre 300 persone
Ufficioltre 1.000 personeoltre 500 persone

L’Allegato IV contiene inoltre voci che nel livello 3 non compaiono affatto: locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti, campeggi e villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone, ed edifici tutelati aperti al pubblico destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie ed esposizioni con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 m².

Un albergo con 250 posti letto è di livello 3 per il corso e deve anche l’idoneità tecnica. Sopra i 200 posti letto l’albergo è nell’elenco del livello 3; sopra i 100 è in quello dell’Allegato IV. Sono due elenchi, e vanno letti tutti e due.

Sotto i 200 posti letto la risposta sul corso non si legge in questo decreto: il livello 2 è definito per rinvio all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, che è un altro atto e che questa pagina non riporta. Quello che si può dire dal testo qui citato è che un albergo sotto i 200 posti letto non è di livello 3, e che sopra i 100 deve comunque l’idoneità tecnica.

La parte teorica può essere a distanza, la pratica no

Il decreto lo dice espressamente: l’attività di formazione e aggiornamento, «limitatamente alla parte teorica», può usare metodologie innovative «anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono».

Le due condizioni contano entrambe. Solo la teoria, e solo in modalità sincrona — cioè con il docente collegato in diretta. Un corso antincendio interamente asincrono, o che metta online anche le esercitazioni con gli estintori, non è conforme all’Allegato III.

Argomenti correlati

Fonti di questa pagina