Patentino muletto: chi deve averlo e cosa è cambiato nel 2025
Verificato il Fonte del dato: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Allegato A Obbligo previsto da: D.Lgs. 81/2008 art. 73 c. 5
In breve
- Chi è obbligato
- Chi conduce carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.
- Durata del corso
- 12 ore per un solo tipo di carrello8 ore di teoria più 4 di pratica. 16 ore per tutti e tre i tipi, 14 per i carrelli che sollevano carichi sospesi o persone. Sono somme dei moduli, non una cifra unica indicata dall’Accordo.
- Rinnovo
- Ogni 5 anni, almeno 4 ore relative alla parte pratica.
- Si può fare online?
- No — né in videoconferenza né in e-learningLa tabella dell’Accordo indica «non consentita» per entrambe, sia per il corso sia per l’aggiornamento. Che quella tabella prevalga sulla regola generale dell’Accordo è una lettura nostra, spiegata più sotto.
- Norma
- D.Lgs. 81/2008 art. 73 c. 5 e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR).
Il patentino non è un documento rilasciato da un ente pubblico: è l’attestato di un corso teorico-pratico con verifica finale, che il datore di lavoro deve garantire prima di affidare il carrello a un lavoratore.
Cosa è cambiato, e perché conta adesso
Fino al 2025 il riferimento era l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Quell’accordo è stato abrogato: l’Accordo del 17 aprile 2025 lo elenca fra i testi che cessano di avere effetto dalla propria entrata in vigore.
L’Accordo 2025 è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 24 maggio 2025, e prevedeva dodici mesi in cui era ancora possibile avviare corsi secondo gli accordi abrogati. Quel periodo si è chiuso il 24 maggio 2026. Da allora i corsi seguono soltanto le regole del 2025.
È la ragione per cui molte pagine che si trovano in rete indicano ancora ore e modalità dell’accordo precedente: descrivono un testo che non è più in vigore.
Quante ore, e quali moduli
La teoria è comune a tutti; la parte pratica dipende dal tipo di carrello che si conduce.
| Modulo | Ore |
|---|---|
| 1. Teorico-tecnico | 8 |
| 2. Pratica — carrelli industriali semoventi | 4 |
| 3. Pratica — carrelli semoventi a braccio telescopico | 4 |
| 4. Pratica — carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi | 4 |
| 5. Pratica — tutti e tre i tipi | 8 |
| 6. Pratica — con sollevamento di carichi sospesi e di persone | 6 |
I totali — 12, 16 o 14 ore — sono la somma del modulo teorico e del modulo pratico scelto. L’Accordo indica le ore dei singoli moduli; la somma è nostra.
Chi frequenta il modulo 6 non deve ripetere la formazione prevista per le piattaforme mobili elevabili e per le gru mobili.
Perché non si può fare online
L’Accordo 2025 contiene una tabella che indica, per ciascun tipo di corso, quali modalità sono ammesse. Per gli operatori delle attrezzature dell’art. 73 comma 5 — che è dove ricade il carrello elevatore — la presenza fisica è l’unica modalità consentita: videoconferenza sincrona ed e-learning sono entrambe indicate come «non consentita», e lo stesso vale nella tabella dell’aggiornamento.
In generale l’Accordo equipara la videoconferenza sincrona alla presenza fisica, tranne che per i moduli con addestramento o prova pratica. Per queste attrezzature, però, la tabella specifica è più restrittiva della regola generale. La leggiamo come quella che si applica, perché nomina puntualmente questa categoria di attrezzature invece di rimandare alla regola di default, e perché esclude l’intero percorso e non solo i moduli pratici — cosa che la regola generale, da sola, non farebbe. È una lettura nostra di come le due disposizioni si combinano: entrambe sono citate qui sopra perché chi legge possa valutarla.
Le domande su Patentino muletto
Fonti di questa pagina
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), Allegato A — Ministero del lavoro e delle politiche sociali, atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025 — letto il 20 settembre 2026
- Accordo 17 aprile 2025 — Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 — letto il 20 settembre 2026
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Normattiva, testo vigente (l’art. 73 è nel Titolo III, Capo I) — letto il 20 settembre 2026