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Riportiamo gli obblighi di formazione per la sicurezza sul lavoro — con la norma e la data di lettura

Patentino fitosanitari: 20 ore, ma non per tutti e tre

Verificato il Fonte del dato: PAN 22 gennaio 2014, punto A.1.11 Obbligo previsto da: D.Lgs. 150/2012 art. 7 e PAN, punto A.1.11

In breve

Chi è obbligato
Utilizzatori professionali, distributori e consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari.
Formazione obbligatoria
Di base e di aggiornamento, entrambeIl decreto qualifica espressamente come obbligatorie tutte e due per tutte e tre le figure.
Quante ore
20 per gli utilizzatori professionali, 25 per distributori e consulentiLe cifre non sono nel decreto: sono nel Piano d'azione nazionale, punto A.1.11. La distinzione fra le due è quella che quasi nessuno riporta.
Aggiornamento
Almeno 12 ore, per rinnovare ogni 5 anniIl PAN indica 12 ore come durata minima dei corsi di aggiornamento, senza distinguere per figura.
Quanto vale il certificato
Cinque anniIl rinnovo è a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione ai corsi di aggiornamento.
Chi rilascia il certificato
Le Regioni e le Province autonomeSono le autorità competenti per il rilascio e il rinnovo, e individuano gli organismi che svolgono l'esame.
Norma
D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 art. 7, e il Piano d'azione nazionale adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014, punto A.1.11.

Le venti ore che si leggono ovunque esistono davvero. Quello che quasi nessuno dice è per chi valgono: sono la durata minima per gli utilizzatori professionali. Chi distribuisce prodotti fitosanitari o dà consulenza sul loro impiego ne deve venticinque.

E non sono nel decreto che viene sempre citato.

Cosa dice davvero il decreto

L’articolo 7 del D.Lgs. 150/2012 stabilisce che la formazione «comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti».

L’articolo non fissa però né ore né validità. Demanda al Piano d’azione nazionale la definizione dei requisiti del sistema di formazione, e fra questi — testualmente — «la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l’acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell’Allegato I».

Quell’ultima clausola è la parte che vincola davvero il contenuto di un corso: un pavimento di conoscenze, elencate in un allegato al decreto.

Il Piano definisce anche le modalità di partecipazione e l’obbligo di frequenza, le modalità di valutazione, i criteri per individuare chi può erogare la formazione, i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni e quelli per il rilascio.

Il certificato lo rilascia la Regione

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l’attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2.» Sono le Regioni a individuare, all’interno delle proprie strutture, gli organismi che svolgono l’esame per il rilascio del certificato. E il comma 4 aggiunge che «predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti».

È la ragione strutturale per cui le informazioni sul patentino fitosanitari cambiano da regione a regione: non è una difformità applicativa, è il modo in cui il decreto ha costruito il sistema.

Le ore stanno nel PAN, e non sono le stesse per tutti

Il Piano d’azione nazionale adottato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 le fissa al punto A.1.11:

«I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali e di 25 ore per i distributori ed i consulenti. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore

Durate minime previste dal PAN, punto A.1.11.
FiguraCorso di baseAggiornamento
Utilizzatori professionali20 ore12 ore
Distributori25 ore12 ore
Consulenti25 ore12 ore

Venti ore è la cifra giusta per una sola delle tre figure. Una pagina che la riporta senza dirlo sbaglia per le altre due, ed è l’errore più diffuso su questo attestato — subito dopo quello di attribuire la cifra al decreto anziché al Piano.

Il PAN dice anche quanto vale il certificato: «i certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento». Il rinnovo non è automatico e non è d’ufficio: si chiede, e si dimostra di aver fatto l’aggiornamento.

Un limite di questa pagina, ed è sul Piano, non sul decreto

Il Piano appena citato è quello del 22 gennaio 2014, ed è per questo che la data sta in chiaro accanto a ogni cifra. Un aggiornamento del PAN è stato predisposto per sostituirlo integralmente, e questa pagina non afferma che sia già in vigore: afferma che le durate qui riportate sono quelle del Piano del 2014.

In pratica cambia poco per chi deve iscriversi, perché l’atto che conta per il calendario, per l’organismo d’esame e per il rilascio è comunque il bando della propria Regione. Ma se una fonte riporta cifre diverse dalle nostre senza dire a quale Piano si riferisce, è quella la domanda da farle.

Nel frattempo, la cosa utile che possiamo dire

Il certificato è regionale nel rilascio ma nazionale nell’obbligo: chi lo cerca deve partire dal sito della propria Regione o Provincia autonoma, non da un portale nazionale, perché è lì che stanno il calendario dei corsi, l’organismo d’esame e il sistema informatizzato che registra l’abilitazione. E le figure obbligate sono tre, non una: chi usa i prodotti a titolo professionale, chi li vende e chi dà consulenza sul loro impiego. La differenza fra le tre non è nominale: sono venti ore contro venticinque.

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