PES PAV PEI: la legge non li nomina, e lo qualifica il datore di lavoro
Verificato il Fonte del dato: D.Lgs. 81/2008 artt. 82 e 87 e Interpello n. 3/2012 Obbligo previsto da: D.Lgs. 81/2008 art. 82 e art. 87 c. 2 lett. e)
In breve
- Chi attribuisce la qualifica
- Il datore di lavoroPer i sistemi di categoria 0 e I la legge parla di lavoratori «riconosciuti dal datore di lavoro come idonei»; per II e III categoria di lavoratori «abilitati dal datore di lavoro».
- Dove sta scritto PES, PAV, PEI
- Non nel decretoL'art. 82 rinvia alla «pertinente normativa tecnica». Le tre sigle appartengono a quella norma, non alla legge.
- Quale norma tecnica
- La CEI 11-27Lo afferma l'Interpello n. 3/2012 della Commissione ministeriale: è «la normativa tecnica nazionale di riferimento».
- Durata del corso e del rinnovo
- Non riportate su questa paginaStanno nella CEI 11-27, che è una norma tecnica a pagamento e che non abbiamo letto. Vedi in fondo.
- Aziende autorizzate
- Per i sistemi di II e III categoria serve un'azienda autorizzata con provvedimento ministerialeL'autorizzazione dell'impresa si rinnova ogni tre anni. È cosa diversa dalla qualifica del singolo lavoratore.
- Norma
- D.Lgs. 81/2008 art. 82, art. 87 c. 2 lett. e) e art. 306 c. 4-bis; per l'autorizzazione delle imprese, il D.I. 4 febbraio 2011.
PES, PAV e PEI non sono attestati rilasciati da un ente. Sono qualifiche che attribuisce il datore di lavoro, e questa pagina esiste soprattutto per dire in che modo lo si sa.
Il decreto non le nomina
L’articolo 82 del D.Lgs. 81/2008 parte da un divieto: «È vietato eseguire lavori sotto tensione». Poi lo apre, e lo apre per due vie indipendenti: «tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni».
La prima via non dipende dalla categoria del sistema né da alcuna qualifica: è la tensione stessa a essere di sicurezza. La seconda è quella delle condizioni, e le condizioni sono cumulative, non alternative.
La prima vale per tutti: «le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche». A questa si aggiunge, secondo la categoria del sistema elettrico:
- per i sistemi di categoria 0 e I, che l’esecuzione di lavori su parti in tensione «sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica»;
- per i sistemi di II e III categoria, che i lavori «siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro», e che l’esecuzione «sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività».
Il riconoscimento del lavoratore da solo, quindi, non basta: la conformità delle procedure e delle attrezzature è una condizione che corre insieme all’altra.
In nessuno di questi passaggi compaiono le sigle PES, PAV o PEI. Il decreto rimanda alla «pertinente normativa tecnica», e le tre sigle appartengono a quella.
Quale sia la norma tecnica, lo ha detto la Commissione ministeriale
La domanda è stata posta formalmente, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e la Commissione per gli interpelli ha risposto nel 2012:
«la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.»
Con una premessa che la stessa Commissione mette per iscritto e che conviene riportare: «è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale», e la Commissione si esprime «soltanto su quale sia “la pertinente normativa tecnica” e non sull’interpretazione della norma tecnica citata che è una competenza del soggetto emanante».
Il rischio, quando si sbaglia
La violazione dell’articolo 82 comma 1 è una contravvenzione, e la sanzione è all’articolo 87 comma 2: «il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro». Sono due i destinatari, e il secondo si perde spesso.
Quella cifra è però quella scritta nel decreto, non quella in vigore. L’articolo 306 comma 4-bis prevede che le ammende «sono rivalutate ogni cinque anni» in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo; l’ultima rivalutazione è del decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023, che le ha aumentate «nella misura del 15,9%» a decorrere dal 1° luglio 2023. Prima di quella ce n’erano state altre.
L’importo effettivamente applicabile oggi è dunque sensibilmente più alto di quello dell’articolo. Quanto esattamente, questa pagina non lo calcola: il decreto di rivalutazione fissa una percentuale, non una tabella di importi, e una somma fatta da noi su una sanzione penale non è una fonte.
Due cose che vengono confuse, e una che non possiamo dire
L’autorizzazione dell’impresa non è la qualifica del lavoratore. L’autorizzazione ministeriale a operare sotto tensione sui sistemi di II e III categoria riguarda l’azienda, è disciplinata dal decreto interministeriale del 4 febbraio 2011 e si rinnova ogni tre anni: è l’oggetto della circolare ministeriale n. 21 del 7 luglio 2016, il cui oggetto è per l’appunto «chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell’autorizzazione». Non è il riconoscimento di idoneità di un singolo elettricista, e le due cose finiscono regolarmente nella stessa frase.
Quante ore duri il corso, e ogni quanto si rifaccia, questa pagina non lo dice. Quei valori stanno nella CEI 11-27, che è una norma tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano venduta a pagamento e non pubblicata in Gazzetta: a differenza di un decreto, non è un testo che chiunque possa aprire e controllare.
La cifra di cinque anni che si incontra ovunque può benissimo essere corretta. Ma è una cifra che nessuna fonte liberamente consultabile permette di verificare, e su questo sito una cifra del genere non si scrive: si dice dove sta scritta, in modo che chi ha bisogno del numero sappia esattamente quale documento procurarsi.
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Fonti di questa pagina
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 82 (Lavori sotto tensione) — Normattiva, testo vigente — letto il 21 settembre 2026
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 87 comma 2 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso) — Normattiva, testo vigente — letto il 21 settembre 2026
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 306 comma 4-bis, e Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (rivalutazione delle sanzioni) — riprodotti nell'appendice normativa del Testo Unico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, edizione gennaio 2026 — letto il 21 settembre 2026
- Interpello n. 3/2012 del 15 novembre 2012 della Commissione per gli interpelli — requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione; riprodotto nell'appendice normativa del Testo Unico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, edizione gennaio 2026 — letto il 20 settembre 2026