Il corso HACCP si può fare online?
Verificato il Fonte del dato: atti regionali, citati riga per riga Obbligo previsto da: Reg. (CE) 852/2004, Allegato II, Capitolo XII
In breve
- Esiste una regola nazionale?
- NoLa modalità di erogazione la decide la regione, come le ore e la validità.
- Lazio
- Vietata dall’atto regionale.
- Toscana
- Ammessa, ma l’atto non fissa percentualiIl modulo base è erogato anche sulla piattaforma regionale, quindi a distanza. Per i moduli superiori la delibera rinvia a un altro provvedimento invece di fissare un limite proprio.
- Campania
- Ammessa per tutte le ore, ma l’esame finale si sostiene in presenza.
- Veneto
- Non determinata dagli atti lettiLa delibera regionale che si cita di solito ha perso forza prescrittiva nel 2013. Su quale modalità sia ammessa questa pagina non riporta nulla.
- Lombardia, Emilia-Romagna
- Nessun divieto regionaleIn entrambe non c’è una disciplina regionale che regoli la modalità: la scelta ricade sull’operatore.
La risposta dipende dalla regione, e le differenze sono nette: in una la formazione a distanza è vietata dall’atto regionale, in un’altra è ammessa per l’intero monte ore. Chi vende un corso online valido in tutta Italia sta semplificando qualcosa che la norma non semplifica.
| Regione | Formazione a distanza | Vincoli |
|---|---|---|
| Lazio | Vietata | Divieto espresso nell’atto regionale |
| Toscana | Ammessa | Modulo A anche sulla piattaforma regionale; per i moduli B e C l’atto rinvia alla D.G.R. 988/2019 |
| Campania | Ammessa | Per l’intero monte ore, ma esame finale in presenza |
| Veneto | Non determinata | La delibera che si cita ha perso forza prescrittiva nel 2013 |
| Lombardia | Nessuna disciplina regionale | L.R. 33/2009 art. 126 non tratta la modalità |
| Emilia-Romagna | Nessuna disciplina regionale | L.R. 9/2025 ha abrogato la legge su cui si reggeva |
Lazio: il divieto è nel testo
L’atto regionale è esplicito: «È vietata la formazione a distanza fino all’emanazione da parte della Regione Lazio di specifiche procedure che regolamentino la stessa».
Il divieto è scritto così nella delibera del 2009 e non abbiamo trovato un atto regionale successivo che lo revochi. Va detto che la disposizione è stata oggetto di contenzioso amministrativo: le decisioni e i loro effetti non sono verificati su fonte giudiziaria primaria, e questa pagina non ne riporta l’esito. Quello che riporta è che cosa dice l’atto.
Toscana: ammessa, ma le percentuali che circolano non sono nell’atto
La delibera del 2024 distingue fra i moduli. Il modulo A — quello base, da due ore — è erogato fra l’altro attraverso TRIO, la piattaforma di web-learning della Regione, gratuita: per quel modulo la formazione a distanza è una modalità che l’atto stesso prevede.
Per i moduli B e C la delibera non fissa alcuna percentuale. Rinvia: le imprese alimentari che formano i propri addetti, quanto all’uso della formazione a distanza, «sono tenute a rispettare le modalità e le percentuali di utilizzo come indicato nel paragrafo B.1.4.1 “Formazione a Distanza” della D.G.R. n. 988/2019 e ss.mm.ii.».
Le percentuali che circolano per la Toscana — 50% delle ore teoriche, di cui almeno il 40% in sincrono e al massimo il 10% in asincrono — non compaiono in nessuno dei due atti. Non sono nella delibera del 2024, che non contiene alcuna percentuale, e non sono nel testo del 2019 pubblicato sul Bollettino ufficiale, che per i percorsi in cui la norma di settore non dispone indica invece un massimo del 30% sul monte ore complessivo. Verranno da una modifica successiva: finché quell’atto non è letto, questa pagina non riporta quei numeri come regola.
Una conseguenza che la delibera invece fissa: l’impresa che eroga i moduli B o C in deroga a quelle modalità non rilascia all’addetto l’attestato di frequenza, e resta soggetta alla verifica dell’efficacia della formazione in sede di controllo ufficiale.
Campania: tutte le ore a distanza, l’esame no
Il disciplinare ammette la formazione a distanza per il totale del monte ore, ma separa nettamente la verifica: «la verifica finale dell’apprendimento invece, anche per i corsi svolti in modalità FAD, andrà effettuata secondo le regole individuate al successivo punto I), presso la sede dell’Agenzia Formativa/ASL, esclusivamente in presenza».
È la distinzione che un’offerta tutto online tende a non fare.
Dove non c’è una regola regionale
In Lombardia l’articolo che disciplina la materia — l’art. 126 della L.R. 33/2009 — non tratta la modalità di erogazione, e in Emilia-Romagna dal luglio 2025 non c’è più una disciplina regionale, perché la L.R. 9/2025 ha abrogato la legge su cui si reggeva. In entrambi i casi non esiste un divieto da rispettare, ma non esiste nemmeno un requisito regionale su cui appoggiarsi: la scelta e la responsabilità ricadono sull’operatore del settore alimentare, che deve comunque garantire una formazione adeguata al tipo di attività.
Veneto: la delibera che tutti citano non decide più
Per il Veneto circola un modello preciso — corso da 3 ore, rinnovo triennale, formazione a distanza ammessa — che viene dalla D.G.R. 2898/2012. Tre mesi dopo quella delibera, però, la L.R. 19 marzo 2013, n. 2, art. 5 ha sostituito l’obbligo di formazione con la formazione impartita dal datore di lavoro nel ruolo di operatore del settore alimentare.
Che cosa resti in piedi della delibera quanto alla modalità di erogazione non è una domanda a cui questa pagina risponde: la disposizione che la regola non è stata letta sulla fonte. Per il Veneto, quindi, la riga della tabella dice non determinata e non ammessa — che è la differenza fra riportare un atto e riportare quello che tutti ripetono.
Le regioni che non sono in questa tabella
La tabella copre sei regioni su venti: Lazio, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna. Per le altre quattordici questa pagina non afferma nulla, e l’assenza non significa nessun vincolo: significa che l’atto non è stato letto.
Due meritano una riga in più, perché la cifra che si trova in rete per entrambe non regge:
- Piemonte — non risulta un atto regionale che prescriva un corso HACCP con ore e validità. La L.R. 15/2008 ha abolito il libretto di idoneità sanitaria e non è stato trovato nulla che lo sostituisca con un percorso obbligatorio. Attenzione a una confusione ricorrente: i percorsi regionali piemontesi che si trovano cercando riguardano la SAB, l’abilitazione alla somministrazione e al commercio alimentare, che è un’altra cosa — ed è da lì che vengono le «104 ore* e le 16 ore triennali che circolano.
- Sicilia — il decreto che governa la materia è individuato, le cifre no: l’allegato tecnico che contiene ore e validità non è disponibile per via ufficiale. I numeri che circolano non hanno una fonte regionale verificabile.
Per una regione non elencata, la risposta va chiesta all’ASL competente o al settore regionale che si occupa di sicurezza alimentare, non dedotta da un corso in vendita.
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Fonti di questa pagina
- Lazio — D.G.R. 3 novembre 2009, n. 825, Allegato 1 (BURL n. 44 del 28 novembre 2009) — letto il 20 settembre 2026
- Toscana — D.G.R. 6 maggio 2024, n. 540, Allegato A — letto il 20 settembre 2026
- Toscana — D.G.R. 29 luglio 2019, n. 988, Disciplinare per l’attuazione del Sistema Regionale delle Competenze, § B.1.4.1 (2° Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 7 agosto 2019) — letto il 20 settembre 2026
- Campania — Decreto Dirigenziale n. 110 del 24/05/2018, disciplinare, § H — letto il 20 settembre 2026
- Veneto — D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 2898, Allegato A, e L.R. 19 marzo 2013, n. 2, art. 5 — letto il 20 settembre 2026
- Lombardia — L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, art. 126 (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 dicembre 2009) — letto il 20 settembre 2026
- Emilia-Romagna — L.R. 25 luglio 2025, n. 9, e pagina istituzionale della Regione sulla formazione degli alimentaristi — letto il 20 settembre 2026